Il Decreto Milleproroghe 2021, approvato ed inserito in Gazzetta il 31.12.2020, ha disposto di prorogare la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali di rilascio degli immobili sino alla data del 30.06.2021.
La prima inibitoria, formulata in maniera volutamente ampia, investiva l’esecuzione di tutti i provvedimenti giudiziali di rilascio, indipendentemente dalla ragione per cui è stato chiesto ed ottenuto dall’attore, nonché tutte le tipologie di beni, senza alcuna distinzione fra immobili a destinazione residenziale, commerciale ed alberghiera. Rispetto alle prime disposizioni in materia di “sfratti”, il decreto Milleproroghe, all’art. 13, comma 13 ha limitato le ipotesi di sospensione “ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”. Pertanto, rimangono esclusi gli sfratti per finita locazione, le sentenze (o le ordinanze) con cui sia stata disposta la restituzione di immobili siccome occupati in difetto di titolo ovvero sulla base di un titolo invalido o inefficace, nonché, infine, l’ingiunzione rivolta al debitore o al custode di rilasciare l’immobile trasferito all’aggiudicatario in seno al processo d’espropriazione, ex art. 586, 2° comma, c.p.c., se non adibito ad uso di civile abitazione del debitore e dei suoi famigliari.
Al fine di chiarire, nel caso concreto, le ipotesi in cui si potrà – sin da ora – procedere all’esecuzione, l’Ufficiale Giudiziario o il creditore procedente, posso essere legittimati ad adire il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 613 c.p.c. per superare l’ostacolo, ossia per chiedere di essere autorizzato a proseguire le operazioni ovvero di esservi dispensato, esonerato in ogni caso da ogni responsabilità.
Un ulteriore aspetto fondamentale, che getta ombre rilevanti sulla decisione di prorogare ulteriormente la sospensione dello sfratto, è rappresentato dalla evidente compressione dei diritti soggettivi costituzionalmente riconosciuti alla persona ed al cittadino, effettuate dal legislatore che, discrezionalmente, da ultimo con il Milleproroghe, con il precipuo obiettivo di garantire l’adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale di cui all’art. 2 Cost..